Bisogna evidenziare che a livello nazionale, a oggi non si riscontra alcuna norma specifica che sia di riferimento o che stabilisca di quali permessi occorre dotarsi per realizzare una piscina. Si fa allora riferimento alla consuetudine circa l’opportunità di acquisire un permesso di costruire nel caso in cui si debba costruire una piscina un cambiamento della superficie e che comprenda opere in c.a. come le spallette di contenimento dei lati della vasca. Di fatto si tratta di un’opera che incide sul territorio in modo permanente e non essendo facilmente amovibile o temporanea, (a esclusione delle vasche gonfiabili che, anche se voluminose possono essere sgonfiate e spostate in pochissimo tempo) non rientra nelle opere previste per l’edilizia libera..
Se ne deduce che la realizzazione di una piscina è causa determinante di creazione di nuovi volumi e nuove superfici che alterano permanentemente l’assetto urbanistico della zona, basta questa ragione per procedere alla richiesta del rilascio preventivo del permesso di costruire.
Inoltre, se la posizione progettata per la piscina ricade in zona urbanistica sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico, persino il rivestimento esterno della piscina in fatto di materiali e colori, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica. Insomma, la giurisprudenza è orientata sulla necessità da parte di chi vuol costruire una piscina nelle aree di intervento sottoposte a vincolo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica anche per le opere, piscine, di piccole dimensioni.
Un’ulteriore limitazione alla realizzazione di piscine è normata da parte di molti Comuni che vietano rigorosamente tali realizzazioni nella “zona agricola” di competenza, in quanto sono permesse esclusivamente le edificazioni di fabbricati rurali destinati alla coltivazione del fondo.
Norme Tecniche
Nella fase progettuale è necessario attenersi alle norme edilizie ed urbanistiche del Comune ove si interviene. Bisogna, altresì, riferirsi alla serie di norme tecniche europee (UNI EN 16582 – Piscine domestiche; UNI EN 16713-2:2016 – Piscine domestiche – Sistemi di distribuzione dell’acqua – Parte 2: Sistemi di circolazione – Requisiti e metodi di prova) relative alla materia per la costruzione di piscine sia pubbliche che private che determinano specifici standard di sicurezza e qualità a cui produttori e installatori sono obbligati ad attenersi.
Distanze dal vicino
La piscina è una costruzione che ha l’obbligo di rispettare le distanze dai confini che secondo quanto stabilisce il codice civile è pari a 3 metri.
Se si realizza un terrapieno (alto 70-80 centimetri) con destinazione di contenimento pe una piscina, questo deve essere qualificato come una “costruzione in senso tecnico”, e per la Corte di Cassazione, in un suo pronunciamento, fa scattare i vincoli relativi alle distanze tra costruzioni, ovvero la distanza minima deve attestarsi a 5 metri.
Un ‘ulteriore domanda che spesso si pone è se la piscina sviluppa volumetria; su questa domanda esiste un contrasto giurisprudenziale; il Consiglio di Stato considera che la piscina interrata non vada annoverata nel conteggio dei volumi; contrariamente a quanto asserito dalla Corte di Cassazione secondo la quale anche la piscina interrata sviluppa volumetria.
Infine, la piscina fuori terra non deve essere accatastata in quanto ha natura amovibile e quindi può essere smontata facilmente in qualsiasi momento.
Una piscina in muratura con superficie inferiore ad 80 mq è considerata pertinenza dell’abitazione principale e pertanto, come tale, non va accatasta. Se, invece, la superficie è superiore agli 80 mq, o che porti a un aumento del valore dell’immobile e quindi della rendita catastale, va accatastata.